A seguito del confronto con le principali associazioni di categoria del settore, il 19 maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico con il supporto tecnico di ENEA ha pubblicato il documento ‘Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014’.
Questo documento innanzitutto identifica i soggetti obbligati a condurre una diagnosi energetica entro il 5 dicembre del 2015, chiarendo quindi le definizioni di ‘grande impresa’ (impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall’entità di altri criteri, ovvero l’impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro) ed ‘imprese a forte consumo di energia’ (iscritta nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013). Vengono anche fornite ulteriori precisazioni in merito all’individuazione dei soggetti obbligati, chiarendo come devono essere trattate le imprese collegate e associate ad altre imprese e le Pubbliche Amministrazioni.
Il documento stabilisce inoltre i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica e le modalità tecniche che essi dovranno seguire: in particolare la diagnosi energetica deve essere conforme ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4. Nell’allegato 2 viene dettagliata anche la procedura per l’esecuzione della diagnosi stessa che prevede la messa a punto della ‘struttura energetica aziendale’, tramite un percorso strutturato a livelli, per arrivare a definire le opportunità di miglioramento della prestazione energetica dell’impresa.
Il documento chiarisce anche cosa si intende per sito e quali siano le modalità di effettuazione della diagnosi energetica per imprese multisito; in particolare viene reso possibile un campionamento dei siti, a patto che la diagnosi sia effettuata su ‘un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di stabilire il quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa’. Nell’allegato 1 viene quindi proposta una metodologia di campionamento elaborata da ENEA, come linea guida a titolo di esempio e comunque non vincolante. Nonostante la possibilità del campionamento, nel report finale che dovrà essere consegnato ad ENEA dovranno comunque essere elencati tutti i siti aziendali, con il corrispettivo consumo energetico annuale relativo all’ano precedente e dovranno essere indicate le scelte fatte per garantire la rappresentatività dei siti scelti.
Infine si chiariscono le tempistiche, le modalità di comunicazione dei risultati, le sanzioni e la validità delle diagnosi condotte prima della definizione dell’obbligo, in relazione anche a quelle condotte nell’ambito dei sistemi volontari EMAS, ISO 50001, EN ISO 140001.