Il Decreto legislativo 4 luglio 2014 n.102 che introduce per gli energivori e le grandi imprese, l’obbligo di Diagnosi Energetica o adozione di sistemi di gestione conformi alle Norme ISO50001 da eseguire entro il 05.12.2015, e successivamente ogni 4 anni.
Le imprese soggette ad obbligo sono:
- Imprese a forte consumo di energia (Energivori* secondo ex DL 83/2012, DM 05.04.2013) indipendentemente dalla loro dimensione; *Sono imprese a forte consumo di energia, ex DL 83/2012, le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica; b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.
- Grandi Imprese (imprese che occupino più di 250 persone, il cui fatturato annuo superi i 50 Milioni di Euro o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro);
I soggetti che possono eseguire tali diagnosi presso le imprese soggette ad obbligo sono:
- ESCo certificate UNI CEI 11352
- Esperti in gestione energia EGE certificati UNI CEI 11339
- Auditor Energetico –Figura prevista ma non ancora normata e pertanto, al momento, non esistente
Le sanzioni previste dal Legislatore vanno dai 4.000 ai 40.000 Euro.
Per rispondere ai criteri di proporzionalità e rappresentatività richiesti dall’Allegato 2 i soggetti obbligati possono campionare i loro siti produttivi secondo un piano di campionamento e successivamente sottoporre a diagnosi energetica la quota di siti individuata dal piano.
I criteri proposti da ENEA (non obbligatori ma consigliati) prevedono fasce differenziate per il civile e per l’industriale:
I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall’obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell’impresa. I restanti siti, con consumo inferiore a 100 tep, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l’altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.